In quest’articolo vedremo come si fa a pagare il bollo auto scaduto ed il calcolo delle eventuali sanzioni ed interessi che si applicano. Per un motivo o per un altro capita, purtroppo, a molti automobilisti di dimenticare il pagamento del bollo auto, di seguito vi darò alcuni consigli su come regolarvi in caso di bollo auto scaduto.
Il bollo auto è la tassa legata al possesso di un veicolo ed indipendentemente dal fatto che si utilizza o meno il mezzo bisogna pagarlo nei tempi previsti dalla legge (annualmente). La proprietà del veicolo è certificata dai registri del PRA e della Motorizzazione, che sono costantemente aggiornati. E i proventi del bollo auto vengono versati nelle casse della Regione dove è fissata la residenza dell’intestatario del veicolo. La gestione delle tasse automobilistiche è affidata alle Regioni eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia, per le quali è competente l’Agenzia delle Entrate.
Per prima cosa occorre andare al sito dell’ACI per il calcolo del bollo online cliccando qui. Dal sito è possibile calcolare il bollo immettendo la regione e la targa del veicolo. Una volta immessi i dati corretti, il programma calcolerà l’importo della tassa automobilistica al momento della richiesta, con eventuali sanzioni e interessi.
Quando si applicano sanzioni e interessi?
- se la richiesta è effettuata nel periodo previsto per il pagamento (primo mese di validità del nuovo bollo), non sono indicati importi per sanzioni e interessi
- se la richiesta è effettuata in una data successiva al periodo previsto per il pagamento, vengono visualizzati anche i relativi importi di sanzioni e interessi.
Le eventuali sanzioni e gli interessi vengono applicati secondo queste modalità:
- Bollo scaduto entro 30 giorni: versamento effettuato entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto, si applica una sanzione pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari al 2,5%.
- Bollo scaduto dopo il trentesimo giorno: versamento effettuato dopo il trentesimo giorno di ritardo ma non oltre un anno si applica una sanzione pari al 3,75% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari al 2,5%.
- Bollo scaduto oltre un anno di ritardo: versamento effettuato oltre un anno di ritardo, si applica una sanzione pari al 30% della tassa originaria più gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato di ritardo.
Per quanto riguarda il pagamento del bollo auto, esistono diverse le modalità: si può andare in un’agenzia ACI o di pratiche automobilistiche, oppure in posta o anche nelle tabaccheria con ricevitoria semplicemente comunicando la targa. Se però i precedenti bolli non sono stati pagati il consiglio è sempre quello di rivolgersi all’ACI o ad un’agenzia specializzata in pratiche auto.
Altra cosa che è utile ricordare è che passati i 30 anni dalla prima immatricolazione, tutti i veicoli, sia auto che moto, sono esenti dal pagamento della tassa di proprietà. Per questi veicoli va pagata “solamente” una tassa di circolazione (20/30 euro, dipende dalla Regione). Bastano, invece, 20 anni se l’auto o la moto è inclusa negli elenchi dei veicoli di interesse storico ed anche in questo caso si paga la tassa di circolazione.